Tirocini Formativi

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Tirocinio extracurricolare

Per tirocinio extracurriculare si intende, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 69/1981 e s.m. e i., un’esperienza di formazione svolta da soggetti che hanno assolto l’obbligo di istruzione e che sono disoccupati o inoccupati ai sensi del D. Lgs. n. 181/2000 (iscritti presso il Centro per l’Impiego) nell’ambito di un contesto lavorativo presso datori di lavoro pubblici o privati, che non si configura come rapporto di lavoro e che è finalizzata all’orientamento delle scelte occupazionali.

I tirocini extracurriculari si distinguono in:

Tirocini formativi e di orientamento

Destinati a coloro che hanno conseguito un titolo di studio o una qualifica professionale nei dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio;

Tirocini finalizzati all’inserimento/reinserimento al lavoro

Rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e a inoccupati;

Tirocini estivi

A favore di giovani che hanno assolto l’obbligo di istruzione e che sono regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico o inseriti in un percorso di formazione professionale nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione. Tali tirocini si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico e l’inizio di quello successivo.

Tirocinio extracurricolare

Tutti gli organismi di natura pubblica o privata, imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e loro consorzi, le cooperative e loro consorzi, nonché da soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata.

Il soggetto ospitante può, per lo stesso profilo professionale, consecutivamente accogliere più tirocini per non più di ventiquattro mesi complessivi, tranne nel caso in cui almeno un terzo dei tirocini attivati, arrotondato all’unità superiore, ha dato luogo ad un contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore a dodici mesi.

Il soggetto ospitante non deve avere in corso nella medesima unità operativa procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga che riguardino lavoratori che svolgano attività equivalenti a quelle del percorso formativo.
Il soggetto ospitante non può attivare tirocini nel caso in cui abbia proceduto, nei dodici mesi precedenti, ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale, limitatamente alle aree organizzative (es. uffici, reparti) ed alle figure professionali interessate dalla riduzione di personale.
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata.

In ogni caso fra il tirocinante ed il soggetto ospitante non devono risultare, nei sei mesi precedenti l’attivazione della misura, contratti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo e/o parasubordinato.
Il soggetto ospitante non può ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei ventiquattro mesi precedenti.
Il soggetto ospitante, in base alle dimensioni numeriche dell’unità operativa o della sede legale in cui si svolge il tirocinio, può accogliere contemporaneamente un numero di tirocini, siano essi curriculari o extracurriculari, entro i limiti di seguito indicati:

0-5

Dipendenti a tempo indeterminato

Unità con un numero compreso tra zero e cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante; in assenza di dipendenti il soggetto ospitante dovrà assicurare il tutoraggio anche attraverso un soggetto esterno in caso di rete d’imprese;

0-5

Dipendenti a tempo indeterminato

Un tirocinante; in assenza di dipendenti il soggetto ospitante dovrà assicurare il tutoraggio anche attraverso un soggetto esterno in caso di rete d’imprese;

+20

Dipendenti a tempo indeterminato

Unità con un numero pari o superiore a venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore.

I soci lavoratori delle società cooperative e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono considerati come lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Durata e orario

La durata è differenziata in funzione delle finalità e dei destinatari e non può essere superiore a:

a) 6 mesi per i tirocini di formazione ed orientamento;
b) 12  mesi per i tirocini con finalità di reinserimento/inserimento;
c) 3 mesi per i tirocini estivi.

L’orario massimo è definito in base al contratto di lavoro di riferimento e l’orario minimo non può essere inferiore a 20 ore settimanali.

Impegni del Soggetto Ospitante

(Indennità di Partecipazione, Garanzie Assicurative, Formazione Lavoratori, Comunicazione SARE).
Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma comunque comporta l’obbligo di un’indennità da parte dell’azienda di un minimo di euro 300,00 lordi mensili per attività fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali e di un minimo di euro 400,00 lordi mensili se l’impegno settimanale è pari o superiore a venticinque ore.

I soggetti ospitanti devono inoltre provvedere all’assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Il soggetto ospitante ha l’obbligo di garantire ai tirocinanti, entro un tempo congruo dall’avvio del tirocinio stesso, la Formazione Generale e la Formazione Specifica secondo quanto previsto dall’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.lvo n. 81/2008.
Soggetto ospitante ha l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego competente la data di avvio del tirocinio formativo entro il giorno precedente alla sua attivazione (il mancato adempimento a tale obbligo prevede l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 19 comma 3 del D. Lgs. 276/2003).

Modalità e Procedura di Attivazione

Il tirocinio viene attivato sulla base di una Richiesta di attivazione, di una Convenzione e di un Progetto Formativo
ITER è in grado di garantire all’azienda la copertura di tutte le procedure di attivazione, ovvero: predisporre la richiesta di attivazione, la convenzione ed il progetto formativo. Mette a disposizione un tutor che assicura un costante monitoraggio in itinere e finale dell’attività di tirocinio.
Il Soggetto ospitante deve fornire:

1) Dati del tirocinante

Curriculum vitae, percorso del lavoratore (C2 storico) del Centro per l’Impiego in cui è iscritto

2) Propri dati

Sede sociale, sede del tirocinio, recapito telefonico, p.iva, nominativo legale rappresentante e relativo luogo e data di nascita, responsabile del tirocinio, n. dipendenti totali, n. dipendenti a tempo indeterminato, settore ed attività aziendale, Codice ATECO, CCNL Applicato

3) Posizione INAIL
4) Posizione responsabilità civile

Numero di polizza e compagnia per danni che il tirocinante può arrecare a terzi

5) Figura professionale di inquadramento del tirocinante
6) Durata, giorni ed orari di svolgimento del tirocinio
7) Rimborso spese

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